Il Sindaco
Premesso:
che il Decreto Legislativo 03.04.2006, n° 152, nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha disposto che i Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra ’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse, e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla vigente normativa;
che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali ed energia costituiscono un importante obiettivo di questa Amministrazione comunale;
Rilevato:
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2005, si approvava il Regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 23.11. 2006, si approvava il Capitolato speciale di Appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 2.10. 2007, si affidava al consorzio Comuni Bacino SA 2 il servizio e si approvava lo schema di convenzione;
Visto che il Regolamento per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 21/04/2005, è ormai superato ed inadeguato a fronteggiare le mutate esigenze relative alle modalità di conferimento dei rifiuti;
Ritenuto pertanto indispensabile adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni normative in materia e che, mentre è iun corso la predisposizione, sperimentazione e adozione di un nuovo piano di raccolta, è indispensabile impartire con urgenza disposizioni chiare alla cittadinanza;
VISTO:
che l’obiettivo di raccolta differenziata previsto dal D.Lgs 152/2006 per l’anno 2012 è il 65%
Constatato:
che, nonostante siano passati molti anni dall’introduzione del nuovo sistema e delle nuove modalità di conferimento ed esposizione delle varie frazioni di rifiuto, permangono ancora comportamenti non conformi alle modalità stabilite e che, pertanto, si rende necessario adottare provvedimenti di maggior forza al fine di prevenire problemi di carattere igienico sanitario e reprimere con sanzioni, come previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti, ogni comportamento foriero di fenomeni degenerativi in materia ambientale;
che dai controlli espletati dalla polizia municipale è emerso che, frequentemente, molti utenti non effettuano la raccolta differenziata mediante il sistema porta a porta, preferendo lasciare i rifiuti presso le aree di raccolta ubicate al di fuori del perimetro urbano, creando in questo modo situazioni di particolare disagio e disservizi;
Rilevato:
che l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di migliorare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale con l’adozione di sanzioni specifiche atte a scoraggiare e reprimere ogni comportamento che danneggi, ostacoli o renda più difficoltosa l’azione di gestione dei rifiuti;
che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti influenzano negativamente l’immagine della città e le sue condizioni di vivibilità e determinano rischi per la salute pubblica, aggravando peraltro la situazione igienico sanitaria;
che in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;
Visto il Regolamento per la Raccolta differenziata
Visto il D.Lgs.vo n. 152/06 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale n. 4 del 28.03.2007 e sue s.m.i.;
Vista la legge n.689/81 ed in particolare gli artt. 13 e 16 c.2 come modificato dall’art.6 bis della legge 125/08 di conversione del D.L. n. 92/08;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs.267/2000;
Visto l’art. 3, comma 6 della legge 15 luglio 2009 n. 94;
VISTO l’art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
Visto il T.U.LL.SS. n. 1265/34;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;
Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981 “Modifiche al sistema penale”
Visto l’art. 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94;
ORDINA
1. Il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate nei calendari o reperibili sul sito del Comune e secondo le disposizioni di volta in volta comunicate alla cittadinanza a mezzo di appositi avvisi;
2. Il divieto assoluto di insozzamento delle pubbliche vie;
AVVERTE
- che, salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni previste da normative specifiche, ed in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, per le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cento a cinquecento euro euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- che per le violazione al Regolamento Comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a cinquecento euro tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- che, per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di € 500,00 (Euro cinquecento/00), ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
Al personale delle forze dell’ordine e dell’ufficio di Polizia Locale è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e all’eventuale accertamento delle violazioni.
Agli uffici comunali di dare la massima diffusione possibile al presente provvedimento.
Si invitano tutti i cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.
Ai sensi e per gli effetti di legge, si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l’Autorità territorialmente competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio, in apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e notificata a:
• Consorzio Bacino Sa 2 ;
• Polizia Municipale di San Mango Piemonte
•Comando Carabinieri di San Cipriano Picentino
• S.E. il PREFETTO di Salerno
IL SINDACO
avv. Alessandro Rizzo