CONTRIBUTI 2010 AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

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29/09/2010

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 64 del 09/09/2010, è indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l’annualità 2010 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 1 -. RISORSE


A. Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle che saranno assegnate al Comune dalla Giunta Regionale della Campania – Settore E.R.P. – il cui ammontante verrà stabilito in seguito con apposito decreto dirigenziale.

B. Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali, restano nella disponibilità del Comune fino all’esaurimento di entrambe le graduatorie di Fascia A e B con priorità per le riserve.

 

Art. 2 - . REQUISITI


Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:

A. Avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall’art. 2 lettere a, b, c,d, e ed f, della L.R. n. 18/1997 per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento ad altro Comune il requisito della residenza va posseduto in riferimento al periodo coperto dal contributo);

B. Di essere titolare per l’anno di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica;

C. Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs n. 109/98 e s.m.i. rientranti entro i valori qui di seguito riportati:

Fascia “A”

Valore ISE per l’anno precedente a quello di riferimento non superiore all’importo di € 11.985,22 (corrispondente al doppio dell’importo annuo della pensione minima I.N.P.S. per l’annualità 2010), rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%

Fascia “B”

Valore ISE non superiore all’importo di € 18.000,00 per l’anno precedente a quello di riferimento (così come previsto dal D.D. n. 301/2009) rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%


Redditi “Zero”

Coloro che dichiarano ISE “Zero” devono presentare o espressa certificazione a firma del Responsabile dei Servizi Sociali attestante  che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza  da parte dei servizi sociali comunali oppure presentare autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

 

D. Il contributo previsto dall’art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità ad eccezione dei finanziamenti previsti dal Bando Regionale per le Misure Anticrisi di cui al D.D. 189 del 22/5/2009, in tal caso il totale delle agevolazioni non potrà comunque superare l’importo del canone annuo 2010.

E. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell’alloggio.

F. Sono ammissibili al contributo gli stranieri:

1. Titolari della carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5, 9 e 40 D.Lgs 289/98 così come modificati dalla L.189/2002 e s.m.i.);

2.  Residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania ( L. 133/2008).

G. in caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della L. 392/1978. In mancanza il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

 

Art. 3 -  DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO


A. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi dell’art. 109/98 e s.m.i. e precisamente:

Fascia A:  Il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di 1.500, 00 euro;

Fascia B:  il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo arrotondato di 1.300,00 Euro.

B. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l’importo del canone annuo corrisposto.

C. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE Zero” è  possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile dei Servizi Sociali attestante  che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza  da parte dei servizi sociali comunali oppure presentare autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

 

Art. 4 -  FORMAZIONE GRADUATORIA – PRIORITA’ -  RISERVE

 

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria (comprendente le eventuali riserve)  in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell’anno precedente a quello di riferimento.

 

A. A parità di punteggio sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l’ordine di elencazione delle stesse:

a)       Soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell’abitazione e che abbiamo proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo  e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla Legge 9/12/1998 n. 431;

b)       Nuclei familiari senza fonte di reddito – Per nuclei familiari senza fonte di reddito si intendono coloro che non hanno alcuna fonte reddituale, indipendentemente dalla imponibilità o meno della stessa;

c)       Ultrasessantacinquenni,

d)       Famiglie monoparentali,

e)       Presenza di uno o più componenti disabili;

f)        Numero dei componenti il nucleo familiare

Permanendo la parità si procederà a sorteggio.

B. All’esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta Comunale.

C. Un’aliquota non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali purchè in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2.

D. Le risorse regionali stanziate e a disposizione saranno ripartite per come segue:  il 70% a favore della Fascia A e la restante quota del 30% a favore della Fascia B.

 

Art. 5 -  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – DOCUMENTAZIONE


La domanda di partecipazione utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, a pena di esclusione:

a)         Dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del D.Lgs 109/1998 e  s.m.i., debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare completa di Attestazione ISEE relativa all’anno di riferimento (Annualità 2010 -  riferimento redditi anno 2009) in caso di mancato possesso di copia di Attestazione ISEE può essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello predisposto;

b)        Dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare dei requisiti previsti dall’art. 2 lettere a, b, c, e ed f, della L.R. 18/1997;

c)        Copia del contratto di locazione regolarmente registrato,

d)        Copia della ricevuta di versamento della tassa di registrazione Mod. F23 riferita all’anno 2010

e)        Solo per coloro che dichiarano reddito ISE Zero: espressa certificazione a firma del Responsabile dei Servizi Sociali attestante  che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza  da parte dei servizi sociali comunali oppure autocertificazione circa la fonte di sostentamento utilizzando il modello predisposto;

f)        Per coloro che intendono ottenere la priorità di cui al precedente punto 4 lettera A)-a) devono presentare copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità stabilite dalla L. 431/98

g)        Copia di documento di riconoscimento in corso di validità

 

Art. 6 – CONTROLLI

 

A. L’Amministrazione comunale effettuerà dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari, oltre che con l’invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi stessi, anche avvalendosi dei sistemi informativi/telematici previsti dalla vigente normativa.

B. In caso di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà all’esclusione del concorrente e con  la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.


Art. 8 – TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

A. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione;

B. La domanda di contributo deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione;

C. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata entro il giorno 30/10/2010 (farà fede il timbro postale di partenza)

D. Le domande di ammissione al contributo dovranno essere redatte unicamente sui moduli forniti dall’Amministrazione, in distribuzione unitamente al presente bando presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di San Mango Piemonte nei giorni ed orari consueti oppure sul sito web www.comune.sanmangopiemonte.sa.it nella sezione Albo pretorio on-line/bandi  o nella sezione Notiziario.

 

Art. 8 – AVVERTENZE

 

La domanda con i richiesti allegati e con fotocopia non autenticata del documento di identità non scaduto, a pena di esclusione, dovrà essere spedita, in busta chiusa, a mezzo posta con raccomandata a.r.  al seguente indirizzo: Comune di San Mango Piemonte – Via Roma n. 5, 84090 S. Mango Piemonte (SA) – entro e non oltre il giorno 30 OTTOBRE 2010 (farà fede il timbro postale)

Sulla Busta dovrà essere riportata la dicitura: “CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2010”

 

L’erogazione del contributo è subordinata all’assegnazione al Comune da parte della Regione Campania delle risorse previste dalla Legge 431/98 annualità 2010.

La procedura amministrativa di erogazione del contributo sarà concluso entro dodici mesi dalla pubblicazione del bando.

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Nicoletti Nadia


San Mango Piemonte,  30 settembre 2010

                                                                     IL RESPONSABILE

                                                                    SETTORE AMMINISTRATIVO

                                                                     Dr.ssa Luisa Gallo

                                                                                                                                                        

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Titolo

REFEREDUM POPOLARE ABROGATIVO 

17 APRILE 2016  


Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 febbraio 2016, ha approvato il decreto per l'indizione del referendum popolare relativo alle trivellazioni in mare nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Per raggiungere il quorum necessario, il numero dei votanti deve superare il 50% degli aventi diritto al voto.

 

La consultazione si terrà domenica 17 aprile 2016 dalle ore 7 alle ore 23.

 

Cosa viene chiesto agli elettori?

 

Nel quesito referendario si chiede:

"Volete che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo del d. lsg. 152/2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?

 

Il referendum si riferisce alle attività di estrazione nelle acque territoriali italiane entro le 12 miglia dalla costa, anche in presenza di giacimenti ancora attivi di gas o petrolio. Non riguarda invece le trivellazioni su terraferma e quelle in mare oltre le 12 miglia dalla costa.

 

SE VINCE IL SÍ,

le attività di estrazione oggetto del referendum saranno fermate allo scadere delle concessioni (anche in presenza di giacimenti di gas o petrolio ancora attivi).

 

SE VINCE IL NO,

allo scadere delle concessioni le compagnie petrolifere che gestiscono le estrazioni oggetto del referendum potranno chiedere un prolungamento dell'attività delle piattaforme attive.

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL VOTO

 

- Come si vota

- Dove si vota

- Documenti necessari per votare

- Orari straordinari degli uffici anagrafe e elettorale per tessera elettorale e carta di identità

 

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