IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

 

 

 

Dichiarazione IMU

 

 Decreto dichiarazione IMU e IMPi 29 luglio 2022

 Modello dichiarazione

 Istruzioni

 

 

 

Anno 2024

 

Scadenze e modalità di versamento

 

Per l'anno 2024 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

 

PRIMA RATA IN ACCONTO: 17 GIUGNO 2024

 

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2024

 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

 

 

 

REGOLAMENTO E  ALIQUOTE IMU

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05/08/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).

 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05/08/2020, sono state approvate le nuove aliquote di applicazione dell'Imposta Municipale Unica sugli immobili - IMU - con validità dall'01/01/2020. Dal 2022 il legislatore ha stabilito l'ESENZIONE IMU per i “BENI MERCE” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020).

Si ricorda inoltre che, a partire dall'anno 2020, il tributo TASI è stato abolito e unificato con l'Imposta IMU.

 

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso ".

 

 

 

CALCOLO IMU 

 

Per il calcolo IMU è possibile seguire il seguente link:

 

 

 

 

 

QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

 

La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Di conseguenza:

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D

la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;

la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.

per gli immobili diversi da quelli in categoria D

l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune.

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"

3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

 

 

MODALITA' DI VERSAMENTO

 

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (MODELLO F24), ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (piattaforma PAGOPA).

 

 

PAGAMENTO CON MODELLO F24

 

Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di San Mango Piemonte, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate numero 75075 del 19 giugno 2013, sono stati modificati i modelli F24 ordinario ed F24 semplificato nonché le relative avvertenze di compilazione.

Ai modelli, nell'intestazione della "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", è stato inserito il campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE". In tale campo i contribuenti, ove richiesto da Comune, dovranno inserire un codice identificativo dell'operazione cui si riferisce il versamento.

Tali modifiche hanno effetto dal 01 luglio 2013. I modelli F24 preesistenti alle modifiche saranno utilizzabili fino al 30 aprile 2014, laddove per il versamento non sia richiesta la compilazione del nuovo campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE".

Con circolare n. 27 del 19 settembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.

 

 

DOVE SI TROVA IL MODELLO F24

 

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

 

 

COME SI PAGA CON MODELLO F24

 

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

in contanti;

con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;

con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;

con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.

con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Attenzione: nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Il Comune può disciplinare il versamento minimo con proprio Regolamento: in mancanza di apposita previsione l'importo minimo è fissato per Legge in euro 12,00.

La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

QUOTA COMUNE

3912

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE

3914

IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE

3916

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE

3918

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE

3923

IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

3924

IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

3930

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

QUOTA STATO

3925

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

 

 

COME SI COMPILA IL MODELLO F24

 

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice catastale del Comune di San Mango Piemonte (H977).

Il 25 maggio 2012 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, ha approvato un nuovo modello F24 "semplificato", che può essere utilizzato in alternativa al modello F24 "ordinario" già in vigore dal 18 aprile 2012.

Si riportano di seguito alcune indicazioni per la compilazione dei due modelli.

 

MODELLO F24 "ORDINARIO"

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali".
(Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune). 

Il Comune di San Mango Piemonte, con riferimento ai tributi IMU e TASI, ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato.

In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di San Mango Piemonte è H977;

nello spazio "Ravv" barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;

nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;

nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre);

lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.

nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;

nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto;

nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.

 

MODELLO F24 "SEMPLIFICATO"

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la sezione "MOTIVO DEL PAGAMENTO". Il nuovo modello è utilizzabile dal 1° giugno 2012 ed è composto da una sola facciata che contiene due distinte di pagamento: la parte superiore è la copia per chi effettua il versamento, la parte inferiore è la copia per la banca, l'ufficio postale o l'agente della riscossione.
Per i versamenti da indicare in questa sezione, nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” è riportato, ove richiesto dal Comune, il codice identificativo dell’operazione cui si riferisce il versamento, comunicato dallo stesso Comune. Il Comune di San Mango Piemonte, con riferimento ai tributi IMU e TASI, ad oggi non ha previsto alcun codice identificativo dell’operazione, quindi il campo non deve essere compilato.

In ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

nello spazio "Sezione" inserire il codice "EL" (ente locale);

nello spazio "codice ente", inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del Comune di San Mango Piemonte è H977;

nello spazio "ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio "immob. variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

nello spazio "acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

nello spazio "saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio "anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "ravv.", specificare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;

nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna "detrazione") deve indicare l'imposta al netto della stessa.

lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni.

 

 

PAGAMENTO CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE

 

Dal 01 dicembre 2012 è possibile versare anche mediante apposito bollettino postale.
Con Decreto del 23 novembre 2012, infatti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.

Il numero di conto corrente è il seguente: 1008857615 ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale.
Il conto corrente postale per il versamento dell'Imposta Municipale Propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".

Sul bollettino andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:

CODICE FISCALE del soggetto che ha eseguito il versamento;

CODICE CATASTALE DEL COMUNE ove sono siti gli immobili (per San Mango Piemonte è H977);

INFORMAZIONI ED IMPORTI indicati in relazione alle varie tipologie di immobili possedute.

 

 

DOVE SI TROVA IL BOLLETTINO DI C/C POSTALE:


La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.

 

 

PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

 

L'IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 201 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.

Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):

 

per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso BCC CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA  (codice BIC: ICRAITRRAI0), intestato a Comune di San Mango Piemonte, utilizzando il codice IBAN IT72R0837876421000000421105.

per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

 

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;

l'annualità di riferimento;

l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.

 

Dove rivolgersi:

Ufficio Tributi

Via Roma, 5 – Piano secondo – 84090 San Mango Piemonte

Si riceve solo su appuntamento telefonando ai numeri riportati di seguito.
e-mail: 
tributi@comune.sanmangopiemonte.sa.it
pec:     rag.sanmangopiemonte@asmepec.it
Telefono: 089/631031 – int. 4-5 

 

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU - Cosa fare se il versamento non è stato effettuato

 

 

MANCATO VERSAMENTO DELL’IMU

 

Il contribuente che ha dimenticato di versare l’IMU, per evitare che vengano applicate le sanzioni elevate per tali omissioni dal nostro Ufficio addetto al controllo, può regolarizzare tardivamente il pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori previsti dalla proceduta del “Ravvedimento Operoso”.

 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis e dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98.

Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

 

 

MODALITA’ OPERATIVE

 

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

dell’imposta dovuta;

degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

della sanzione in misura ridotta.

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento:

regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint): la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%;

regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve): la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza: la sanzione è pari al 1,67% (1/9 del 15%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;

regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;

regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

 

 

CALCOLO DEGLI INTERESSI

 

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

dal 01 gennaio 2018 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,3% (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);

dal 01 gennaio 2019 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,8% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).

dal 01 gennaio 2020 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,05% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).

dal 1 gennaio 2021 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 0,01% (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020).

dal 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021).

dal 1 gennaio 2023 il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 5% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2022).

dal 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 2,5% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11/12/2023).

 

 

 

MODALITÀ PER IL VERSAMENTO

 

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto. Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, così come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

Per informazioni più approfondite relativamente alle ulteriori forme di ravvedimento operoso (infedele/omessa dichiarazione con conseguente omesso e/o parziale versamento d'imposta), per le scadenze, le sanzioni e le modalità operative è necessario rivolgersi direttamente all'Ufficio.

Si invita inoltre a comunicare per iscritto a questo Ufficio l'avvenuta effettuazione del "Ravvedimento Operoso" ed allegando la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

L'Ufficio Tributi è a disposizione per ulteriori informazioni in merito nonché per la verifica dei conteggi relativi all'importo di sanzione ed interessi dovuti in sede di "ravvedimento operoso".

 

 

 

Dove rivolgersi:

Ufficio Tributi

Via Roma, 5 – Piano secondo – 84090 San Mango Piemonte

Si riceve solo su appuntamento telefonando ai numeri riportati di seguito.
e-mail: 
tributi@comune.sanmangopiemonte.sa.it
pec:     rag.sanmangopiemonte@asmepec.it
Telefono: 089/631031 – int. 4-5

 

 

DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) 

 

Consulta la delibera di G.C. n. 62 del 23.11.2017 di determinazione valori venali aree fabbricabili

 

 

NUOVI VALORI AREE EDIFICABILI – DECORRENZA 01-01-2023

Scarica delibera di G.C. n. 73/2023

Scarica riepilogo aliquote

 

Dichiarazione sussistenza dei requisiti per applicazione riduzione imposta Locazioni a canone concordato

ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge 431/98

 

Accordo territoriale per il Comune di San Mango Piemonte

Modello

Attestazione di rispondenza (D.M. 16/01/2017)

 

 

AGEVOLAZIONE IMU per i pensionati all’estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia:

 

Dal 2021

Ai sensi dell’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021):

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà…omissis”

 

Solo per il 2022

Ai sensi dell’art. 1, comma 743 (legge di Bilancio 2022)  “limitatamente all’anno 2022, la misura dell’imposta municipale propria […] è ridotta al 37,5 per cento”.

 

Scarica modello

 

 

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